1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«i-bis) i fabbricati posseduti dalle società cooperative agricole utilizzati per le attività di cui all'articolo 10 del decreto
i-ter) le abitazioni di soggetti residenti in territorio montano purché costituiscano l'unico immobile di proprietà dei medesimi soggetti e non siano elencate abitazioni di lusso ai sensi dei criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969».